Accedi al sito
Serve aiuto?
Logo

News

Agenzia delle Entrate « Indietro

 

 COMUNICATO STAMPA 

Nuovo regime dei minimi per imprenditori e professionisti 

Chi apre la partita Iva nel 2015 può aderire con la dichiarazione di inizio attività 

 

 

 

 Dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva. 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che, fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”. In questo modo, con un semplice segno di spunta sul modello, le nuove partire Iva che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del tipo di attività economica) potranno avvantaggiarsi di un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare. 

Nuovi minimi, i vantaggi del nuovo regime - Il nuovo regime forfetario per i piccoli contribuenti è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2015 ed entra in vigore dall’1 gennaio 2015. L’imposta unica, che sostituirà Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, sarà ad aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. 

Tra i vantaggi che derivano dall’adesione al nuovo regime, nessuna ritenuta d’acconto da applicare ed esonero dal versamento dell’Iva e dai principali adempimenti, come, ad esempio, l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Inoltre nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere. Chi si avvale del regime per avviare una nuova attività, infine, beneficerà di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni. 

Roma, 31 dicembre 2014 

http://www.agenziaentrate.gov.it